a seguito di varie segnalazioni e di articoli di giornale (Panorama 11 marzo 2003) risulta che il rapporto tra Ford-Italia ed i suoi concessionari, anziché essere improntato alla reciprocità e alla partnership, abbia avuto, nel corso degli anni, un carattere, secondo l'interrogante, a dir poco vessatorio da parte della casa madre,soprattutto nel momento in cui veniva sciolta l'Associazione Concessionari Italiani Ford per ristrutturare la rete di vendita in Italia;
in nome di una riorganizzazione attuata per migliorare i livelli di efficienza della struttura di vendita, il numero delle Concessionarie veniva drasticamente ridotto da 260 a 115 nonostante l'elevato fatturato di molte di esse, come la Fidauto di Bergamo, la Tomer e la Emmeti Auto di Mantova, la Ford Novi Ligure, la Berti &co. di Lucca;
tale snellimento selettivo delle collaborazioni, in molti casi, avrebbe dovuto portare alla contestuale creazione di «macroaree» di distribuzione che avrebbero dovuto collocare i concessionari preesistenti in nuove entità con una posizione di preminenza;
in tale prospettiva, per quanto risulta all'interrogante, molte concessionarie venivano spinte ad incrementare i propri investimenti con aumento del rischio d'impresa, a sopportare spese ingenti per pubblicità e promozioni, a subire la fissazione dei prezzi finali di vendita (inferiori a quelli di listino) da parte della casa madre, con un aumento della esposizione finanziaria verso le banche;
in aggiunta, le fatture definitive degli autoveicoli venivano emesse con anticipo, mediamente di alcuni mesi, rispetto al momento della vendita effettiva dalla Ford-Italia al concessionario, costretto a pagare pesanti interessi sugli importi di dette fatture;
i crediti generati dalla vendita dei veicoli venivano ceduti da Ford-Italia alla Ford Credit Europe, banca controllata al 100 per cento dal Gruppo Ford, secondo la formula del pro soluto specificata nel contratto tra Ford Credit e Ford Italia, e non secondo la formula del pro solvendo come risulta dai contratti di concessione e che avrebbe obbligato Ford-Italia a rispondere della solvenza del debitore;
nella sua qualità di banca, la Ford Credit segnalava alla Centrale Rischi della Banca d'Italia il livello di esposizione della propria clientela e segnalava i crediti insoluti;
più in generale, con la cessazione del rapporto, si verificava nei confronti delle aziende la Cessazione dei rapporti in essere da parte delle banche, come conseguenza della segnalazione dei concessionari alla Centrale Rischi da parte della Ford Credit, con la conseguenza che questi non risultavano più solvibili per gli Istituti di Credito perché o tali segnalazioni erano perdurate anche dopo la chiusura del rapporto con Ford o le medesime banche ritenevano che le singole aziende stessero attraversando una momento di grave tensione economica, essendo venute meno, improvvisamente, le notevoli entità di importi segnalati ed essendosi così venuta a modificare drasticamente la percentuale di rischio delle singole banche rispetto al totale degli affidamenti segnalati;
per la Berti &co. di Lucca venivano segnalati finanziamenti mai accordati, secondo i libri contabili delle società;
come risulta da un articolo pubblicato da Economy in data 10 febbraio 2005, dal Tribunale di Novi Ligure è stata pronunciata sentenza del 28 gennaio 2005, che ha ordinato la trasmissione alla Procura della Repubblica di Alessandria dei fascicoli della causa intentata dai funzionari Ford nei confronti del concessionario di Novi Ligure, per la valutazione più opportuna dei reati, tra cui la truffa, da parte di amministratori, direttori generali, sindaci ed ulteriori soggetti societari;
numerose sono le azioni legali intentate da parte di ex-concessionarie Ford, costituite in associazione, contro la Ford Italia e contro la Ford Credit -:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accertare se sia tuttora perdurante il comportamento in base al quale la Ford Italia emette le fatture definitive dei veicoli anticipatamente rispetto alla fornitura vera e propria, mantenendo la proprietà del veicolo fino all'integrale pagamento, ritenendosi titolare di crediti esigibili dai Concessionari sui valori degli autoveicoli;
se ritenga che tale registrazione anticipata delle vendite, oltre ad essere contraria alle disposizioni all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 633, vada ad incidere sulla veridicità del bilancio e non ritenga necessario accertare le ripercussioni sulla trasparenza e sulla corretta concorrenza dei mercati. (3-04849)