ALLEGATO
Diritto d'autore: C. 4953-bis.
EMENDAMENTI
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
1. Al primo comma dell'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte le seguenti parole: «la quota di compenso spettante agli artisti interpreti ed esecutori è versata dagli utilizzatori direttamente all'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, unitamente alla documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto».
1. 01.Carotti.
ART. 5.
Al comma 2 dopo le parole: è consentita, sopprimere la frase: nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.
* 5. 1. Berselli, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Benedetti Valentini, La Russa.
Al comma quarto dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, primo periodo - come aggiunto dall'articolo 5, comma 2, del disegno di legge - dopo le parole: È consentita, è soppressa la seguente frase: nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.
* 5. 9.Mantovano.
Al comma quarto dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, primo periodo - come modificato dall'articolo 5, comma 2, del disegno di legge - dopo le parole: È consentita, è soppressa la seguente frase: nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.
* 5. 17.Il Relatore.
Al comma 2 dopo le parole: è consentita aggiungere le seguenti: conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978 n. 399.
5. 6. Berselli, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Benedetti Valentini, La Russa.
Al comma 2 dopo le parole: essere inferiore aggiungere le seguenti: per ciascuna pagina riprodotta.
* 5. 5. Berselli, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Benedetti Valentini, La Russa.
Al comma 2 dopo le parole: essere inferiore aggiungere le seguenti: per ciascuna pagina riprodotta.
* 5. 13.Il Relatore.
Al comma 2 sostituire la frase da: le riproduzioni delle opere esistenti a: le biblioteche dipendono con la seguente: Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche possono essere effettuate
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liberamente, nei limiti stabiliti dal comma terzo. Il compenso per le riproduzioni di tali opere, determinato ai sensi del medesimo articolo 181-ter, è versato direttamente ogni anno, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.
Al comma 2 dopo le parole: essere inferiore aggiungere le seguenti: per ciascuna pagina riprodotta.
5. 2. Berselli, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Benedetti Valentini, La Russa.
Il comma quinto dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 - come aggiunto dall'articolo 5, comma 2, del disegno di legge - è sostituito dal seguente:
Il compenso per le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, determinato ai sensi del medesimo articolo 181-ter, è versato direttamente ogni anno, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.
* * 5. 10.Mantovano.
Il comma quinto dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
5. Il compenso per le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, determinato ai sensi del medesimo articolo 181-ter, è versato direttamente ogni anno, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.
* * 5. 15. Il Relatore.
Al comma 2, all'inizio dell'ultimo periodo, dopo le parole: Le riproduzioni aggiungere le seguenti: con i mezzi di cui al comma 2.
* 5.7. Berselli, Marino, Mantovano, La Russa, Simeone, Benedetti Valentini, Neri.
Al punto 2, terzo comma, dopo le parole: Le riproduzioni, aggiungere le seguenti: con i mezzi di cui al comma 2.
* 5. 14. Il Relatore.
Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
2. I soggetti che realizzano rassegne stampa devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori degli articoli in esse riprodotti. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge.
5. 16. Il Relatore.
Al comma 3, dopo le parole: f-bis) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal aggiungere le seguenti: secondo comma dell'articolo 65 e dal.
5. 19. Il Relatore.
Al comma 3 aggiungere in fine dopo la lettera f-bis) la seguente:
f-ter) chiede di riprodurre testi o immagini nei centri di riproduzione pubblici o privati e utilizza apparecchi per fotocopie, xerocopia o analogo sistema di riproduzione messi a disposizione per conto terzi nei centri medesimi.
* 5. 3. Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone.
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Al comma 3, dopo la lettera f-bis) aggiunta al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dal medesimo articolo 5, comma 3 del Disegno di legge è aggiunta la seguente:
f-ter) chiede di riprodurre testi o immagini nei centri di riproduzione pubblici o privati e utilizza apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione messi a disposizione per conto terzi nei centri medesimi.
* 5. 11. Mantovano.
Al comma 3, dopo la lettera f-bis) aggiunta al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dal medesimo articolo 5, comma 3 del Disegno di legge è aggiunta la seguente:
f-ter) chiede di riprodurre testi o immagini nei centri di riproduzione pubblici o privati e utilizza apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione messi a disposizione per conto terzi nei centri medesimi.
* 5. 18. Il Relatore.
Al comma 4, dopo le parole: Art. 181-ter. - I compensi per le riproduzioni di cui, aggiungere le seguenti: al secondo comma dell'articolo 65 ed.
5. 21. Il Relatore.
Al comma 4, sostituire la frase: In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate con la seguente: In mancanza di accordo quadro tra la SIAE, le associazioni delle categorie interessate degli autori e degli editori, e le associazioni nazionali rappresentative dei responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema.
* * 5. 4. Berselli, Marino, Neri, Simeone, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano.
Al comma 1 dell'articolo 181-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, secondo periodo - come aggiunto dall'articolo 5, comma 4, del disegno di legge - la frase: In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate è sostituita dalla seguente: In mancanza di accordo quadro tra la SIAE, le associazioni delle categorie interessate degli autori e degli editori, e le associazioni nazionali rappresentative dei responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema.
* * 5. 12.Mantovano.
Al comma 1 dell'articolo 181-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, secondo periodo - come aggiunto dall'articolo 5, comma 4, del disegno di legge - la frase: In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate è sostituita dalla seguente: In mancanza di accordo quadro tra la SIAE, le associazioni delle categorie interessate degli autori e degli editori, e le associazioni nazionali rappresentative dei responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema.
* * 5. 22.Il Relatore.
Al comma 4, alla fine del comma 1 dell'articolo 181-«ter, aggiungere il seguente periodo:
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 68 decorre dalla stipulazione dei detti accordi ovvero dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
* 5. 20.Il Relatore.
Al comma 4 aggiungere alla fine del comma dell'articolo 181-ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633 aggiungere il seguente periodo: L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo
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68 decorre dalla stipulazione di detti accordi ovvero dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
* 5. 8. Berselli, Marino, Neri, Simeone, Benedetti, Mantovano.
ART. 10.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente punto:
d) utilizza, a scopo di lucro, il disco o l'apparecchio analogo a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione, in violazione del disposto di cui all'articolo 73.
10. 02.Carotti.
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente articolo:
10-bis. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941 n. 633 é abrogato e sostituito dal seguente: «è punito con la sanzione amministrativa sino a lire due milioni chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;
c) viola le norme degli articoli 175 e 176.
10. 01. Berselli, Marino, Neri, Simeone, Benedetti, Mantovano.
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1991 n. 633 è sostituito dal seguente.
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore, dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.
10. 03.Il Relatore.
ART. 11.
L'articolo 11 sia soppresso.
* 11. 2.Saponara.
Sopprimere l'articolo.
* 11. 1. Berselli, Marino, Neri, Simeone, Benedetti, Mantovano.
Sopprimerlo.
* 11. 3.Il Relatore.
ART. 12.
All'articolo 12, comma 1, l'aggiunto articolo 174-bis è soppresso.
12. 1.Saraceni.
Al comma 1, nel comma 1 dell'aggiunto articolo 174-bis le parole: Ferme le sanzioni penali applicabili sono sostituite con le parole: Salvo che il fatto costituisca reato.
12. 2.Saraceni.
Al comma 1, dopo il comma 4 dell'aggiunto articolo 174-ter, è inserito il seguente comma:
5. Alle violazioni previste dall'articolo 171-ter, lettera d), non si applicano le
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disposizioni dei commi 1 e 2 e le sanzioni del comma 3 si applicano solo in caso di recidiva reiterata.
12. 3.Saraceni.
ART. 13.
Sopprimere il comma 2.
* 13. 1.Gazzilli.
Al comma 2, il testo dell'aggiunto articolo 75-bis è soppresso.
* 13. 2.Saraceni.
Sopprimere il comma 2.
* 13. 3.Il Relatore.
Sopprimere il comma 3.
13. 4.Il Relatore.
ART. 15.
Al comma 1, dopo il comma 1 dell'articolo 181-bis, aggiungere il seguente periodo: Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi fra la SIAE e le associazioni di categorie interessate.
* * 15. 2. Berselli, Neri, Simeone, La Russa, Marini, Mantovano, Benedetti Valentini.
Al comma 1, alla fine del comma 1 dell'articolo 181-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633 aggiungere il seguente periodo: Analogo sistema tecnico, per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 della presente legge, potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di accordi tra la SIAE e le Associazioni delle categorie interessate.
* * 15. 14.Il Relatore.
Sopprimere il comma 2.
* 15. 1.Grignaffini, Siniscalchi.
Sopprimere il comma 2.
* 15. 6.Saponara.
Sopprimere il comma 2.
* 15. 3. Berselli, Neri, Simeone, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino.
Sopprimere il comma 2.
* 15. 17.Il Relatore.
Il comma 2 dell'articolo 181-bis, è soppresso.
* 15. 18.Il Relatore.
Al comma 1, nel comma 2 dell'articolo 181-bis aggiunto, dopo le parole: in conformità alla rispettiva legislazione nazionale sono aggiunte le parole: ovvero in paesi extraeuropei in cui siano stati già assolti gli obblighi di cui al comma 3.
15. 9.Saraceni.
All'articolo 15, comma 1, dopo il comma 2 dell'articolo 181-bis - inserito dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dal medesimo articolo 15, comma 1, del Disegno di legge - è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Detto contrassegno deve essere apposto sulle riproduzioni dei volumi o fascicoli di periodici o opere dell'ingegno effettuate, per uso personale, mediante
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fotocopie, xerocopie o sistema analogo presso biblioteche, punti o centri dl riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi anche gratuitamente apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione. Le copie del contrassegna, da apporre sulle riproduzioni effettuate, saranno rilasciate dalla SIAE alle amministrazioni competenti per le biblioteche e alle associazioni nazionali più rappresentative di categoria per i riproduttori che ne faranno richiesta, previa corresponsione anticipata dei compensi di cui al quarto comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n 633, introdotto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge, secondo criteri e modalità da determinare in base agli accordi di cui al primo comma dell'articolo 181-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, secondo periodo, inserito dall'articolo 5, comma 4, della presente legge.
* 15. 7.Mantovano.
Al comma 1, dopo il comma 2 dell'articolo 181-bis, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Detto contrassegno deve essere apposto sulle riproduzioni dei volumi o fascicoli di periodici o opere dell'ingegno effettuate, per uso personale, mediante fotocopie, xerocopie o sistema analogo presso biblioteche, punti o centri dl riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi anche gratuitamente apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione. Le copie del contrassegna, da apporre sulle riproduzioni effettuate, saranno rilasciate dalla SIAE alle amministrazioni competenti per le biblioteche e alle associazioni nazionali più rappresentative di categoria per i riproduttori che ne faranno richiesta, previa corresponsione anticipata dei compensi di cui al quarto comma dell'articolo 5 della presente legge, secondo criteri e modalità da determinare in base agli accordi di cui al primo comma dell'articolo 181-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, secondo periodo, inserito dall'articolo 5, comma 4, della presente legge.
* 15. 4. Berselli, Marino, Neri, Simeone, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano.
All'articolo 15, comma 1, dopo il comma 2 dell'articolo 181-bis è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Detto contrassegno deve essere apposto sulle riproduzioni dei volumi o fascicoli di periodici o opere dell'ingegno effettuate, per uso personale, mediante fotocopie, xerocopie o sistema analogo presso biblioteche, punti o centri dl riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi anche gratuitamente apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione. Le copie del contrassegna, da apporre sulle riproduzioni effettuate, saranno rilasciate dalla SIAE alle amministrazioni competenti per le biblioteche e alle associazioni nazionali più rappresentative di categoria per i riproduttori che ne faranno richiesta, previa corresponsione anticipata dei compensi di cui al quarto comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n 633, introdotto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge, secondo criteri e modalità da determinare in base agli accordi di cui al primo comma dell'articolo 181-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, secondo periodo, inserito dall'articolo 5, comma 4, della presente legge.
15. 16.Il Relatore.
All'articolo 15, comma 1, dopo il comma 3 dell'articolo 181-bis è inserito il seguente comma 3-bis:
«In caso di controversia sull'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3, il contrassegno è apposto con riserva di rivalsa degli obblighi che risultino inevasi.
15. 10.Saraceni.
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Al comma 4 dell'articolo 181-bis, in fine, sopprimere le parole: eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti,.
15. 19.Il Relatore.
Al comma 5 dell'articolo 181-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.
15. 20.Il Relatore.
All'articolo 15, comma 1, dopo il comma 8 dell'aggiunto articolo 181-bis è inserito il seguente comma 9:
Nel caso in cui risulti particolarmente onerosa per il richiedente o per la SIAE, l'apposizione del contrassegno è sostituita dalla attestazione di cui al comma 3, integrata dalla informativa di cui al comma 7.
15. 11.Saraceni.
Aggiungere in fine il seguente comma:
9. Le riproduzioni di opere dell'ingegno già effettuate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo che siano sprovviste di contrassegno non possono essere oggetto di riproduzione, salvo che su dette riproduzioni i responsabili dei punti o centri di riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema di cui al quarto comma dell'articolo 68, applichino il contrassegno di cui al presente articolo. Uno specifico marchio deve essere apposto sulle copie delle opere riprodotte con la identificazione dei soggetti responsabili dei medesimi punti o centri di riproduzione.
* * 15. 5. Berselli, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Benedetti Valentini, La Russa.
All'articolo 15, comma 1, dopo il comma 8 dell'articolo 181-bis - inserito dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dal medesimo articolo 15, comma 1, del disegno di legge - è aggiunto il seguente comma:
9. Le riproduzioni di opere dell'ingegno già effettuate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo che siano sprovviste di contrassegno non possono essere oggetto di riproduzione, salvo che su dette riproduzioni i responsabili dei punti o centri di riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema di cui al quarto comma dell'articolo 68, applichino il contrassegno di cui al presente articolo. Uno specifico marchio deve essere apposto sulle copie delle opere riprodotte con la identificazione dei soggetti responsabili dei medesimi punti o centri di riproduzione.
* * 15. 8.Mantovano.
All'articolo 15, comma 1, dopo il comma 8 dell'articolo 181-bis - inserito dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dal medesimo articolo 15, comma 1, del disegno di legge - è aggiunto il seguente comma:
9. Le riproduzioni di opere dell'ingegno già effettuate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo che siano sprovviste di contrassegno non possono essere oggetto di riproduzione, salvo che su dette riproduzioni i responsabili dei punti o centri di riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema di cui al quarto comma dell'articolo 68, applichino il contrassegno di cui al presente articolo. Uno specifico marchio deve essere apposto sulle copie delle opere riprodotte con la identificazione dei soggetti responsabili dei medesimi punti o centri di riproduzione.
* * 15. 13.Il Relatore.
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ART. 16.
Al primo comma, dopo le parole: Art. 182-bis - 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: ed alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).
16. 8.Il Relatore.
Al comma 1 nel testo dell'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 al comma 1 lettera a) sostituire le parole: su supporto audiovisivo, fonografico con le seguenti: su qualsiasi altro supporto.
16. 1. Berselli, Neri, Marino, Mantovano, Simeone, Benedetti Valentini, La Russa.
All'articolo 16, comma 1, nel testo del comma 1, dell'articolo 182-bis - inserito dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dal medesimo articolo 16, comma 1, del disegno di legge - è aggiunta la seguente lettera:
d) sui punti o centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
* 16. 5.Mantovano.
Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere in fine la seguente lettera:
d) sui punti o centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
* 16. 3. Berselli, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Benedetti Valentini.
All'articolo 16, comma 1, nel testo del comma 1 dell'articolo 182-bis - inserito dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dal medesimo articolo 16, comma 1, del Disegno di legge - è aggiunta la seguente lettera:
d) sui punti o centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
* 16. 7.Il Relatore.
Al comma 2 sostituire le parole: coadiuva nella vigilanza a norma del comma 1 con le seguenti: si coordina, a norma del comma 1, con.
16. 9.Il Relatore.
Al comma 3, dopo le parole: può conferire funzioni ispettive a propri funzionari sostituire le parole: e a funzionari con le seguenti: ed agire in coordinamento con gli ispettori.
16. 10.Il Relatore.
Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: o emittenti televisive.
16. 4.Saponara.
All'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:
2. All'articolo 191 comma 1 di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunta la seguente lettera:
i) dai rappresentanti delle Associazioni nazionali più rappresentative delle
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categorie dei titolari delle imprese di riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema.
* 16. 6.Mantovano.
All'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:
2. All'articolo 191 comma 1 di cui la legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunta la seguente lettera:
i) dai rappresentanti delle Associazioni nazionali più rappresentative delle categorie dei titolari delle imprese di riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema.
* 16. 11.Il Relatore.
Aggiungere in fine il seguente comma:
2. All'articolo 191 comma 1 di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 aggiungere la seguente lettera:
i) da tre rappresentanti delle Associazioni nazionali più rappresentative delle categorie dei titolari delle imprese di riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema.
16. 2.Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone.
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-bis.
Dopo il Titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«Titolo VII-bis - Agenzia per la tutela della proprietà intellettuale.
Art. 195-bis - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia per la tutela della proprietà intellettuale.
2. L'Agenzia è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza, di cui uno indicato dall'Autorità Garante delle comunicazioni ed uno dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti restano in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. L'Agenzia è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, l'Agenzia può richiedere copie di arti ed informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, l'Agenzia segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia, i fatti e 4e circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria dell'Agenzia, avvalendosi del servizio per l'antipirateria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lì agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 1995. L'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».
16. 01. Il Relatore.
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ART. 18.
Sostituire l'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 con il seguente:
1. Chiunque abusivamente duplica per trarne profitto, programmi per elaboratori, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da un anno a quattro anni e della multa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire 30.000.000 milioni se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.
2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati.
18. 1. Saponara.
ART. 19.
Al primo comma sostituire le parole: 6 mesi con le parole: un anno, le parole: tre anni con le parole: quattro anni, le parole: da due a otto milioni con le parole: da cinque a trenta milioni.
19. 5. Berselli, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Benedetti Valentini, La Russa.
Al comma 1 sostituire le parole: 6 mesi con le parole: 1 anno e le parole: tre anni con le parole: quattro anni.
19. 1. Il Relatore.
Al comma 1 sostituire le lettere a), b), e c) con le seguenti:
«1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
Art. 171-ter - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da due ad otto milioni chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni o trasmissioni a diffusioni abusive di cui alle lettere a) e b);».
19. 9Saponara.
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Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, trasmissione a diffusione in pubblico, vendita, noleggio si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1.
19. 7.Saponara.
All'articolo 19, comma 1, al comma 1, lettera d», dell'aggiunto articolo 171-ter dopo le parole: privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato sono aggiunte le seguenti parole: ovvero non ricompresi nelle dichiarazioni di cui all'articolo 181-bis, comma 9.
19. 10.Saraceni.
All'articolo 19, lettera e) sostituire le parole: dispositivi di decodificazione speciale con le seguenti: apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.
19. 3.Il Relatore.
All'articolo 19 sopprimere la lettera f).
19. 4.Il Relatore.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: riproduce o duplica aggiungere le parole: distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo.
* 19. 2.Il Relatore.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: riproduce o duplica aggiungere le parole: distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo.
* 19. 6. Berselli, Marino, Neri, Simeone, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano.
Abrogare il comma 3.
19. 8.Il Relatore.
Dopo l'artico1o 19 introdurre il seguente articolo:
Art. 19-bis.
1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui all'articolo 171, 171-bis; 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies con la sanzione amministrativa di lire 300.000 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire 2 milioni nonché punita con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se imprenditore, con la revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
19. 01.Il Relatore.
ART. 22.
All'articolo 22, comma 1, al comma 2 dell'aggiunto articolo 171-sexies, nona alinea, dopo le parole altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti,
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commerciati, detenuti, o introdotti sul territorio nazionale le parole ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, sono soppresse.
22. 1.Saraceni.
All'articolo 22, comma 1, dopo il comma 3 dell'aggiunto articolo 171-sexies è aggiunto il seguente comma 4:
4. Ove, prima della condanna, il responsabile delle violazioni di cui all'articolo 171-ter, lettera d), provveda all'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 181-bis, comma 3, il materiale sequestrato è restituito all'avente diritto e non si applicano le disposizioni dei precedenti commi.
22. 2.Saraceni.
All'articolo 22, comma 1, l'articolo 171-septies aggiunto è soppresso.
22. 3.Saraceni.
All'articolo 22, comma 1, nell'aggiunto articolo 171-septies le parole la pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: sono sostituite con le parole: Si applica la sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore commerciale dei supporti:.
22. 4.Saraceni.